Art. 6 · LEGGE 3 maggio 1967, n. 273

Art. 6

LEGGE 3 maggio 1967, n. 273

In vigore dal 1 giu 1967
Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro per la sanità ed è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile e da altro membro eletto dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-05-03;273#art-6