Art. 8 · LEGGE 1 maggio 1967, n. 316

Art. 8

LEGGE 1 maggio 1967, n. 316

In vigore dal 30 mag 1967
Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro - 1 maggio - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro per gli affari esteri. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.
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