Art. 3
LEGGE 1 maggio 1967, n. 316
In vigore dal 30 mag 1967
La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all', che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-01;316#art-3