Art. 82 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 82

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' - comma secondo - della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito per l'anno finanziario 1967 in 250 unità.
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