Art. 4 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 4

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
È autorizzata per l'anno finanziario 1967 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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