Art. 13 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 13

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Ai sensi dell' della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all' della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 386.183.300 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.
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