Art. 127 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 127

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
I residui risultanti al 1 gennaio 1967 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967 soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
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