Art. 126
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
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