Art. 124 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 124

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative occorrenti per il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale statale comandato presso il Ministero del bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230#art-124