Art. 118 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 118

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1967 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Detti buoni poliennali - il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima - possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del tesoro poliennali di scadenza 1 gennaio 1968 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall' della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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