Art. 101 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 101

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall' della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 100.000.000.
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