Art. 10 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 10

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Ai sensi dell' della legge 5 luglio 1966, numero 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 1.745.000.000.
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