Art. 10 · LEGGE 21 marzo 1967, n. 160

Art. 10

LEGGE 21 marzo 1967, n. 160

In vigore dal 25 apr 1967
Il Consiglio di amministrazione dell'Università libera è sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge. L'amministrazione provvisoria dell'Università è affidata ad un commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
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