Art. 8 · LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

Art. 8

LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

In vigore dal 19 apr 1968
Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abbiano vinto un concorso per titoli ed esami o per soli titoli per corrispondenti cattedre di istituti statali di istruzione secondaria; b) abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957; c) siano in possesso di abilitazione conseguita con almeno sette decimi in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 per l'insegnamento di materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui l'insegnante aspira. Gli insegnanti ex combattenti e assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove o orfani di guerra, sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo purchè in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, di abilitazione comunque conseguita e siano in servizio da almeno due anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge. Le cattedre istituite a norma del precedente articolo presso ogni Convitto nazionale vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
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