Art. 7 · LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

Art. 7

LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

In vigore dal 21 apr 1967
Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali.
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