Art. 5 · LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

Art. 5

LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

In vigore dal 21 apr 1967
Gli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali. Le supplenze sono conferite dal rettore nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni. Gli incarichi e le supplenze per le scuole elementari dei Convitti nazionali sono egualmente conferiti con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.
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