Art. 17 · LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

Art. 17

LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

In vigore dal 21 apr 1967
Per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 marzo 1967 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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