Art. 16
LEGGE 9 marzo 1967, n. 150
In vigore dal 21 apr 1967
Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale insegnante che sarà nominato in ruolo ai sensi degli e seguenti della legge stessa potrà essere trasferito soltanto da una ad altra scuola secondaria dei Convitti nazionali.
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