Art. 15 · LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

Art. 15

LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

In vigore dal 21 apr 1967
Le modalità per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
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