Art. 13 · LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

Art. 13

LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

In vigore dal 21 apr 1967
Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Convitti nazionali, anteriormente alla nomina in ruolo, può essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, per l'intera sua effettiva durata. I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione d'indennità per cessazione del rapporto d'impiego. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo. Le amministrazioni dei Convitti nazionali verseranno agli insegnanti che riscatteranno il servizio prestato i contributi di spettanza delle amministrazioni rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-03-09;150#art-13