Art. 1 · LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

Art. 1

LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

In vigore dal 21 apr 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti. A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali, a ciascun Convitto è annessa la scuola media statale e possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.
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