Art. 4
LEGGE 9 marzo 1967, n. 121
In vigore dal 9 apr 1967
La Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni provinciali e comunali territorialmente competenti sono autorizzate a coadiuvare le rispettive Soprintendenze nell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, ponendo a loro disposizione, secondo le proprie possibilità, i mezzi tecnici richiesti, nonchè a disporre propri contributi finanziari, anche stipulando apposite convenzioni con le medesime Soprintendenze.
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