Art. 2
LEGGE 7 marzo 1967, n. 118
In vigore dal 9 apr 1967
Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2000 per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1250 all'ora quando è necessaria l'opera di un collaboratore di concetto.
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