Art. 40
LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131
In vigore dal 11 giu 1977
I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui agli sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'.
Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonchè dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno e il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.
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