Art. 4 · LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Art. 4

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in riassicurazione, come previsto dall', la garanzia dei crediti, a breve termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'estero, di studi e di progettazioni, nonchè dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'.
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