Art. 39 · LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Art. 39

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.
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