Art. 31 · LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Art. 31

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato. La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti dell'assicuratore soltanto se gli siano stati comunicati.
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