Art. 27
LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131
In vigore dal 11 giu 1977
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio estero, per gli affari esteri e per il bilancio, sentito il Comitato di cui allo , sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonchè la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei titoli I e II della presente legge.
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