Art. 20 · LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Art. 20

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Il Mediocredito centrale può effettuare operazioni finanziarie con gli Istituti e le Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con Enti ed Istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' della legge 3 dicembre 1957, numero 1196 e, nei riguardi delle Aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.
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