Art. 18
LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131
In vigore dal 11 giu 1977
I riscontri e le anticipazioni di cui alle lettere d) ed e) dell' della legge 30 aprile 1962, n. 265, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.
Gli Istituti e le Aziende di credito di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno, comunque, partecipare al finanziamento delle operazioni assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.
I riscontri e le anticipazioni di cui al presente articolo sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera, si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti e anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito centrale è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per la operazione di riscontro o anticipazione.
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