Art. 15 · LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Art. 15

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall', la garanzia dei crediti a breve termine che gli Istituti od Aziende di credito concedono a banche estere, purchè detti crediti siano strettamente legati ad esportazioni di merci italiane destinate al Paese beneficiario del credito, nonchè delle conferme di apertura di credito, disposte da Istituti od Aziende di credito, per il pagamento di esportazioni di prodotti italiani relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'.
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