Art. 14 · LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Art. 14

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

In vigore dal 11 giu 1977
Gli stanziamenti già autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre 1963, n. 1532, nonchè quelli che dovessero essere autorizzati allo stesso titolo con altre leggi, saranno trasferiti, alle singole scadenze dei periodi indicati nelle leggi medesime, al Mediocredito centrale per essere utilizzati per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni di cui all' e al secondo comma del precedente . I rapporti tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale, inerenti alla gestione dei fondi di cui sopra, saranno disciplinati con apposite convenzioni.
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