Art. 31 · LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

Art. 31

LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

In vigore dal 14 dic 2019
(Informazioni e dati in relazione ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Ministero) Gli organi della pubblica Amministrazione e gli enti pubblici sono tenuti a fornire al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Ministero del bilancio e della programmazione economica le informazioni, i dati e gli elementi che vengano ad essi richiesti in relazione ai compiti che sono demandati al Comitato ed al Ministero medesimo ed ai fini dell'elaborazione, attuazione e verifica del programma economico nazionale.
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