Art. 5
LEGGE 23 febbraio 1967, n. 104
In vigore dal 7 apr 1967
Il ricavo netto conseguito mediante la compravendita dei terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione, deve essere integralmente impiegato in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-02-23;104#art-5