Art. 5 · LEGGE 23 febbraio 1967, n. 104

Art. 5

LEGGE 23 febbraio 1967, n. 104

In vigore dal 7 apr 1967
Il ricavo netto conseguito mediante la compravendita dei terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione, deve essere integralmente impiegato in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1967 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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