Art. 29
Accordo

Art. 29

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In vigore dal 24 gen 1967
. Durante il trasporto dei viaggiatori e delle merci eseguito secondo il presente Accordo, i trasportatori dovranno essere in possesso dei seguenti documenti: a) per il trasporto dei viaggiatori: l'atto di concessione o di autorizzazione o la loro copia o fotocopia debitamente autenticate (nel caso in cui ne sia previsto il rilascio) e un foglio di viaggio il cui modello sarà concordato dalle Autorità competenti delle Parti contraenti o direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista; b) per il trasporto delle merci: l'autorizzazione prevista dal presente Accordo o la sua copia o fotocopia debitamente autenticata.
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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-29