Art. 26
Accordo

Art. 26

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In vigore dal 24 gen 1967
. Ogni autoveicolo deve essere munito di un documento in duplice copia nel quale devono essere registrati da persona idonea tutti i dati che permettano di stabilire il servizio effettuato sul territorio dell'altra Parte contraente espresso in viaggiatori-chilometro o in tonnellate-chilometro. Una di queste copie sarà lasciata alla dogana di uscita.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176#art-a-26