Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso. 42 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
42 articoli
Accordo
Art. 1 ALLEGATO Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavi Art. 2 Articolo 2. Le autolinee regolari fra i due Paesi sono istituite di comune accordo dalle A Art. 3 Articolo 3. Il servizio di trasporto viaggiatori sulle autolinee regolari è attivato in ba Art. 4 Articolo 4. Le imprese non possono effettuare servizio locale di viaggiatori nel territori Art. 5 Articolo 5. È considerata autolinea regolare in transito, agli effetti del presente Accord Art. 6 Articolo 6. L'autolinea regolare in transito deve rispondere alle seguenti condizioni: il Art. 7 Articolo 7. Il servizio delle autolinee in transito di cui all'articolo 6 è consentito in Art. 8 Articolo 8. Per servizio di navette si intende, agli effetti del presente Accordo, il serv Art. 9 Articolo 9. Per effettuare un servizio di navette fra due località di cui una è situata ne Art. 10 Articolo 10. È considerato servizio occasionale di autobus, agli effetti del presente Acco Art. 11 Articolo 11. I trasporti previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 10 sono eff Art. 12 Articolo 12. Per tutti gli altri servizi di autobus non previsti negli articoli precedenti Art. 13 Articolo 13. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 per le linee regolari, Art. 14 Articolo 14. Sono esclusi dal presente Accordo i trasporti di viaggiatori che si effettuan Art. 15 Articolo 15. L'impresa che effettua il trasporto di merci ed avente la sede sociale nel te Art. 16 Articolo 16. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente: a) i Art. 17 Articolo 17. Le autorizzazioni ad effettuare il trasporto di merci vengono rilasciate solt Art. 18 Articolo 18. Le autorizzazioni vengono rilasciate in conformità ad un modello concordato f Art. 19 Articolo 19. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente il carico Art. 20 Articolo 20. Il trasporto di merci nel viaggio di ritorno non è soggetto ad autorizzazione Art. 21 Articolo 21. Le imprese debbono possedere la capacità tecnica, commerciale e professionale Art. 22 Articolo 22. Il trasporto internazionale di viaggiatori, ai sensi del presente Accordo, de Art. 23 Articolo 23. Il trasporto internazionale di merci, ai sensi del presente Accordo, deve ess Art. 24 Articolo 24. Ogni autoveicolo deve essere munito del documento nazionale di circolazione c Art. 25 Articolo 25. Ogni conducente deve essere in possesso della patente di guida nazionale o in Art. 26 Articolo 26. Ogni autoveicolo deve essere munito di un documento in duplice copia nel qual Art. 27 Articolo 27. Per il trasporto di viaggiatori in servizio internazionale di linea, ai termi Art. 28 Articolo 28. I biglietti di viaggio sono pagati nella moneta della Parte contraente nel te Art. 29 Articolo 29. Durante il trasporto dei viaggiatori e delle merci eseguito secondo il presen Art. 30 Articolo 30. Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti Art. 31 Articolo 31. Tutte le imprese che effettuano il trasporto internazionale di viaggiatori e Art. 32 Articolo 32. Il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il trasporto Art. 33 Articolo 33. I trasportatori e il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si eff Art. 34 Articolo 34. In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel te Art. 35 Articolo 35. I trasferimenti valutari derivanti dal presente Accordo vengono effettuati in Art. 36 Articolo 36. Le imprese la cui sede si trova nel territorio di una delle Parti contraenti Art. 37 Articolo 37. Tutte le questioni riferentisi all'applicazione del presente Accordo saranno Art. 38 Articolo 38. Allo scopo di decidere su determinate questioni poste preventivamente dalle A Art. 39 Articolo 39. Per quanto riguarda la procedura doganale, nel caso in cui il trasportatore d Art. 40 Articolo 40. Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica da parte dei due Paesi contraent Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360