Art. 50
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 29 nov 1966
(Norme finanziarie)
Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a
contrarre con il Consorzio
di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.
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