Art. 49 · LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Art. 49

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Norme finanziarie) Alla spesa derivante dall'applicazione degli , secondo e terzo comma, 16, 23, 34 e 35 della presente legge per l'anno finanziario 1966, negli importi indicati all', si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente .
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