Art. 2 · LEGGE 4 ottobre 1966, n. 907

Art. 2

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LEGGE 4 ottobre 1966, n. 907

In vigore dal 8 nov 1966
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 65 dell'Accordo stesso.
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