Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 15 nov 1966
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 10 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 ottobre 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI REALE - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-10-04;876#art-2