Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 ott 1966
All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1967, si farà fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 ottobre 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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