Art. 7 · LEGGE 25 luglio 1966, n. 574

Art. 7

LEGGE 25 luglio 1966, n. 574

In vigore dal 13 ago 1966
Sono abrogate tutte le norme concernenti i concorsi magistrali, il conferimento degli incarichi e delle supplenze contrastanti o incompatibili con le norme della presente legge.
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