Art. 15 · LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

Art. 15

LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

In vigore dal 7 ago 1966
La misura dei canoni e delle prestazioni stabilita dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1962-1963, salvo i casi in cui il relativo versamento sia già stato effettuato e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
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