Art. 2
2 / 2In vigore dal 11 set 1966
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 18 e 15 delle Convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13
luglio 1966.
SARAGAT MORO - FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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