Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 set 1966
Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente degli articoli 5 e 4 dei Protocolli stessi. La presente legge munita del sigillo di Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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