Art. 8 · LEGGE 5 luglio 1966, n. 526

Art. 8

LEGGE 5 luglio 1966, n. 526

In vigore dal 31 lug 1966
I prestiti previsti dal precedente articolo sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi. Per i singoli prestiti, la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e le finanze. Quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla presente legge, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il servizio per capitale e interessi dei prestiti di cui all'articolo precedente per i primi dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo piano di ammortamento.
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