Art. 2 · LEGGE 1 luglio 1966, n. 507

Art. 2

LEGGE 1 luglio 1966, n. 507

In vigore dal 27 lug 1966
L'articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è sostituito dal seguente: "3) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio finanziario, nonchè le successive variazioni e ne dà comunicazione al Ministro per l'industria e commercio. Allo stesso Ministro presenta il bilancio consuntivo anche agli effetti del comma ottavo dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 luglio 1966 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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