Art. 4 · LEGGE 26 maggio 1966, n. 389

Art. 4

LEGGE 26 maggio 1966, n. 389

In vigore dal 29 giu 1966
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'Oltremare determinato per l'anno finanziario 1965, con l'articolo 33 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, è aumentato di lire 3.500.000.
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