Art. 1 · LEGGE 26 maggio 1966, n. 389

Art. 1

LEGGE 26 maggio 1966, n. 389

In vigore dal 29 giu 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale, di cui all' della legge 27 febbraio 1965, n. 49, è elevata a lire 800 milioni.
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